Codice di comportamento per il personale che opera presso il Comune di Faggeto Lario e relativi collaboratori
Art. 1 – Finalità – ambito di applicazione
Il presente codice di comportamento (in seguito "Codice del Comune" disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013 (in seguito "Codice") e dell'art. 54, comma 5, del D.L.gs. n. 165/2001, il comportamento che deve essere tenuto dal personale
dipendente dell’Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti che presta servizio presso il Comune di Faggeto Lario, adeguando le previsioni del Codice alla realtà dell'Amministrazione locale ed integrando le prescrizione contenute nel Codice Stesso.
Il Codice del Comune costituisce altresì elemento essenziale del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e potrà essere aggiornato ed adeguato ad esso in sede di approvazione dello stesso.
Per quanto non disciplinato dal presente codice, si applicano le disposizioni del DPR 62/2013.
Gli obblighi di condotta del Codice si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici